Modifiche al D.Lgs. 81/2008 – Legge 161/2014

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30/10/2014 n° 161 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis).

Al capo III – Disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali – con l’art. 13 vengono modificati gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 (a seguito di procedura di infrazione n. 2010/4227)

Art. 13 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
  3. b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Pertanto in caso di costituzione di nuova impresa il processo di valutazione dei rischi deve avvenire sin dall’avvio avendo cura di dare evidenza ai seguenti punti :

  • indicare le misure di prevenzione e protezione, compreso i D.P.I. (lettera b. art. 28 D.Lgs. 81/08);
  • programmare le misure di miglioramento (lettera c. art. 28 D.Lgs. 81/08);
  • individuare le procedure per l’attuazione delle misure, nonché i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere (lettera d. art. 28 D.Lgs. 81/08);
  • indicare il nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente (lettera e. art. 28 D.Lgs. 81/08);
  • individuare le mansioni che comportano per i lavoratori esposizione a rischi specifici e che richiedono capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (lettera f. art. 28 D.Lgs. 81/08);

Quanto sopra deve essere osservato anche in caso rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Pertanto il tempo limite dei 90 giorni (in caso di costituzione di nuova impresa) e dei 30 giorni (in caso di modifiche) è riferito unicamente alla redazione ed al completamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

In sostanza la previsione di origine comunitaria vuole che la valutazione dei rischi e la relativa organizzazione delle attività conseguenti, vengano pianificate preliminarmente e si completino entro un tempo limite di 90 o di 30 giorni 

Della pianificazione deve esserne data evidenza. 

Stesso criterio è già oggi previsto relativamente:

  • alla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici (cfr. art. 223 c. 6 D.Lgs. 81/08);
  • alla formazione dei lavoratori, ex. art. 37 D.Lgs. 81/08, la quale deve avvenire anteriormente o contestualmente all’assunzione e completarsi entro 60 giorni (cfr. Accordo 21/12/2011)